La Direttiva Omnibus (UE) 2019/2161, recepita in Italia con il D.Lgs. 26/2023, ha modificato il Codice del Consumo su due punti che riguardano quasi ogni e-commerce: gli annunci di sconto e le recensioni.
Sono tra le regole più controllate dall’AGCM e tra le meno implementate.
La regola dei 30 giorni sugli sconti
L’art. 17-bis del Codice del Consumo prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo indichi il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti la riduzione.
Non è ammesso:
- barrare un “prezzo di listino” mai realmente praticato;
- alzare il prezzo poco prima dei saldi per mostrare uno sconto maggiore;
- calcolare la percentuale di sconto su un prezzo di riferimento diverso da quello previsto.
La percentuale va calcolata su quel prezzo di riferimento, non su un listino teorico.
Cosa comporta tecnicamente
È la parte che sorprende chi la incontra per la prima volta: serve uno storico dei prezzi per prodotto, con almeno 30 giorni di profondità, e una logica che calcoli il minimo su quella finestra.
Non è un problema di frontend: se il gestionale o la piattaforma non conservano lo storico, va aggiunto. Molti e-commerce scoprono il requisito quando è già in corso una campagna promozionale.
Recensioni: dichiarare come le verifichi
Se pubblichi recensioni dei prodotti, devi indicare se e come verifichi che provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il bene.
Costituiscono pratiche commerciali scorrette:
- affermare che le recensioni sono verificate senza adottare misure ragionevoli per accertarlo;
- pubblicare recensioni false o commissionarle a terzi;
- pubblicare solo le recensioni positive, sopprimendo le negative.
Se non effettui alcuna verifica, la cosa corretta è dichiararlo, non tacere.
Altri punti della Omnibus
- Ranking: se mostri risultati ordinati, devi rendere disponibili i parametri principali che ne determinano l’ordine e la loro importanza relativa.
- Posizionamento a pagamento: va dichiarato se una posizione nei risultati è stata pagata.
- Prezzi personalizzati: se il prezzo è personalizzato in base a un processo decisionale automatizzato, va comunicato al consumatore.
- Marketplace: va indicato se il venditore è un professionista o un privato, perché da questo dipende l’applicabilità delle tutele del consumatore.
Sanzioni
Le pratiche commerciali scorrette sono sanzionate dall’AGCM con importi che, per le violazioni più gravi, possono raggiungere il 4% del fatturato annuo. È un’autorità che interviene con una certa frequenza sugli e-commerce, spesso su segnalazione dei concorrenti.
Approfondimento tecnico: prezzo trasparente.