Chi è obbligato (EAA)
Chi deve rendere accessibile il proprio sito secondo l'European Accessibility Act, da quando, con quali soglie e perché l'esclusione delle microimprese è più stretta di come viene raccontata.
L’European Accessibility Act (EAA) ha esteso gli obblighi di accessibilità digitale anche al settore privato. Capire chi è obbligato è il primo passo, e non è banale come sembra.
Cosa dice la norma
La Direttiva (UE) 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022 (che interviene sulla disciplina della “legge Stanca”, L. 4/2004), estende gli obblighi di accessibilità a determinati prodotti e servizi rivolti ai consumatori.
L’obbligo si applica dal 28 giugno 2025. Lo standard tecnico di riferimento è WCAG 2.1 livello AA, tramite la norma armonizzata EN 301 549.
A quali servizi si applica
L’EAA non si applica a qualsiasi sito: riguarda un elenco definito di prodotti e servizi. Per il web, i principali sono:
- commercio elettronico: vendita di beni o servizi online ai consumatori;
- servizi bancari per i consumatori;
- trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo, su strada), inclusi biglietteria e informazioni di viaggio;
- comunicazioni elettroniche e servizi di accesso ai media audiovisivi;
- e-book e software dedicati.
Un sito puramente vetrina, senza vendita online e fuori dai settori elencati, in linea di principio non rientra nell’ambito oggettivo dell’EAA. Questo non significa che l’accessibilità sia facoltativa in assoluto: possono valere altri obblighi (soggetti pubblici o partecipati, fornitori della PA, discriminazione ai sensi della L. 67/2006), e resta comunque una scelta ragionevole.
L’esclusione delle microimprese: attenzione
Qui si concentra l’errore più diffuso. L’esclusione esiste, ma è più stretta di come viene comunemente riportata.
Sono microimprese quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La differenza che conta:
| Ruolo dell’impresa | Microimpresa esclusa? |
|---|---|
| Fornisce servizi (es. e-commerce) | Sì, esclusa dagli obblighi |
| Fabbrica, importa o distribuisce prodotti | No: valgono obblighi attenuati, non l’esenzione piena |
L’esenzione per le microimprese è quindi prevista per i servizi. Per i prodotti la direttiva prevede un regime alleggerito, non un’esclusione.
Attenzione. Non liquidare la questione con “siamo piccoli, non ci riguarda”. Vanno verificati insieme: settore, ruolo (servizio o prodotto), numero di dipendenti e dati di bilancio. Le soglie vanno lette sui dati effettivi, non a occhio.
Onere sproporzionato
La direttiva ammette che un operatore possa invocare un onere sproporzionato per non applicare (in tutto o in parte) i requisiti. Non è una scappatoia libera:
- va documentata con una valutazione motivata;
- va riesaminata periodicamente e quando il servizio cambia;
- va comunicata all’autorità di vigilanza su richiesta.
Una valutazione non documentata equivale a non averla fatta.
Conseguenze pratiche
Chi rientra nell’ambito deve:
- rendere il sito conforme alle WCAG 2.1 AA;
- pubblicare una dichiarazione di accessibilità con lo stato di conformità;
- mantenere un canale di feedback per le segnalazioni;
- mantenere il livello nel tempo, verificando a ogni rilascio.
Vigilanza e sanzioni
In Italia la vigilanza sull’accessibilità digitale è affidata ad AgID. Sono previste sanzioni amministrative e, soprattutto, la possibilità per gli utenti di segnalare le non conformità.
Cosa verificare
- Il sito rientra in uno dei settori dell’EAA?
- L’impresa è sotto le soglie microimpresa, e fornisce servizi (non prodotti)?
- Se rientra: esiste una dichiarazione di accessibilità pubblicata?
- Esiste un canale di feedback funzionante?
- Un’eventuale valutazione di onere sproporzionato è documentata?