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Chi è obbligato (EAA)

Chi deve rendere accessibile il proprio sito secondo l'European Accessibility Act, da quando, con quali soglie e perché l'esclusione delle microimprese è più stretta di come viene raccontata.

L’European Accessibility Act (EAA) ha esteso gli obblighi di accessibilità digitale anche al settore privato. Capire chi è obbligato è il primo passo, e non è banale come sembra.

Cosa dice la norma

La Direttiva (UE) 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022 (che interviene sulla disciplina della “legge Stanca”, L. 4/2004), estende gli obblighi di accessibilità a determinati prodotti e servizi rivolti ai consumatori.

L’obbligo si applica dal 28 giugno 2025. Lo standard tecnico di riferimento è WCAG 2.1 livello AA, tramite la norma armonizzata EN 301 549.

A quali servizi si applica

L’EAA non si applica a qualsiasi sito: riguarda un elenco definito di prodotti e servizi. Per il web, i principali sono:

  • commercio elettronico: vendita di beni o servizi online ai consumatori;
  • servizi bancari per i consumatori;
  • trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo, su strada), inclusi biglietteria e informazioni di viaggio;
  • comunicazioni elettroniche e servizi di accesso ai media audiovisivi;
  • e-book e software dedicati.

Un sito puramente vetrina, senza vendita online e fuori dai settori elencati, in linea di principio non rientra nell’ambito oggettivo dell’EAA. Questo non significa che l’accessibilità sia facoltativa in assoluto: possono valere altri obblighi (soggetti pubblici o partecipati, fornitori della PA, discriminazione ai sensi della L. 67/2006), e resta comunque una scelta ragionevole.

L’esclusione delle microimprese: attenzione

Qui si concentra l’errore più diffuso. L’esclusione esiste, ma è più stretta di come viene comunemente riportata.

Sono microimprese quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La differenza che conta:

Ruolo dell’impresaMicroimpresa esclusa?
Fornisce servizi (es. e-commerce)Sì, esclusa dagli obblighi
Fabbrica, importa o distribuisce prodottiNo: valgono obblighi attenuati, non l’esenzione piena

L’esenzione per le microimprese è quindi prevista per i servizi. Per i prodotti la direttiva prevede un regime alleggerito, non un’esclusione.

Attenzione. Non liquidare la questione con “siamo piccoli, non ci riguarda”. Vanno verificati insieme: settore, ruolo (servizio o prodotto), numero di dipendenti e dati di bilancio. Le soglie vanno lette sui dati effettivi, non a occhio.

Onere sproporzionato

La direttiva ammette che un operatore possa invocare un onere sproporzionato per non applicare (in tutto o in parte) i requisiti. Non è una scappatoia libera:

  • va documentata con una valutazione motivata;
  • va riesaminata periodicamente e quando il servizio cambia;
  • va comunicata all’autorità di vigilanza su richiesta.

Una valutazione non documentata equivale a non averla fatta.

Conseguenze pratiche

Chi rientra nell’ambito deve:

  1. rendere il sito conforme alle WCAG 2.1 AA;
  2. pubblicare una dichiarazione di accessibilità con lo stato di conformità;
  3. mantenere un canale di feedback per le segnalazioni;
  4. mantenere il livello nel tempo, verificando a ogni rilascio.

Vigilanza e sanzioni

In Italia la vigilanza sull’accessibilità digitale è affidata ad AgID. Sono previste sanzioni amministrative e, soprattutto, la possibilità per gli utenti di segnalare le non conformità.

Cosa verificare

  • Il sito rientra in uno dei settori dell’EAA?
  • L’impresa è sotto le soglie microimpresa, e fornisce servizi (non prodotti)?
  • Se rientra: esiste una dichiarazione di accessibilità pubblicata?
  • Esiste un canale di feedback funzionante?
  • Un’eventuale valutazione di onere sproporzionato è documentata?

Aggiornato il · Redatto con l'ausilio di strumenti AI e revisionato dalla redazione (come lavoriamo) · Versione Markdown